26 agosto 05
A livello internazionale manca una definizione esplicita e condivisa di cosa si intenda per accessibilità. Se guardiamo ai documenti di riferimento in materia, le “web content accessibility guidelines 1.0”, scritte da un gruppo di lavoro del w3c, scopriamo che l’accessibilità non viene mai definita, ma si parla sempre di contenuti accessibili. Per accessibile viene data questa definizione: “Content is accessible when it may be used by someone with a disability.”, ovvero “il contenuto è accessibile quando può essere usato da qualcuno con disabilità”.
In Italia, a norma di legge dovremmo guardare alla definizione di accessibilità data dal decreto attuativo della legge Stanca, in cui viene definita come la “capacita’ dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita’ necessitano di
tecnologie assistive o configurazioni particolari”.
L’Italia pare dunque andare oltre la definizione del W3C, includendo anche i servizi (e non solo le informazioni, i contenuti), ma riconducendo chiaramente il tutto ad un problema tecnologico (la capacità dei sistemi informatici, non degli autori!), e comunque sicuramente legato ai disabili. L’aspetto ambiguo di questa definizione è l’uso del termine “fruibili”, per il quale valgono le stesse considerazioni che si possono fare per “used” nella definizione delle wcag, ovvero: quando un’informazione o un servizio possono essere considerati fruibili (o utilizzabili, per quanto riguarda le wcag)?
L’argomento è approfondito su questo sito in un altro articolo.
Sezione: glossario - Argomento: accessibilità |
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